Regolamento dei Circoli DLF

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Regolamento dei Circoli delle Associazioni DLF

Roma, 21 aprile 1999

Premessa

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione DLF, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16, ultimo comma, dello Statuto delle Associazioni DLF, con il quale si demanda all’Associazione Nazionale DLF l’emanazione di un apposito regolamento per disciplinare la vita dei Circoli ed allo scopo di dare continuità alle attività dopolavoristiche, delibera il presente Regolamento:

Art. 1

Il Circolo è la sede organizzativa decentrata dell’Associazione DLF. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF fissa, con apposita delibera, il numero, la sede e l’eventuale giurisdizione dei Circoli.

Art. 2

I Circoli DLF, per la programmazione e lo svolgimento delle proprie attività, sono coordinati da un Comitato dei Soci presieduto da un “Responsabile”, le cui attribuzioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF.

Art. 3

Il Responsabile del Circolo deve essere Socio dell’Associazione DLF. I componenti del Comitato dei Soci possono essere anche Soci di altre Associazioni aderenti all’Associazione Nazionale DLF.

Art. 4

L’Assemblea dei Soci del Circolo è convocata dal Presidente dell’Associazione DLF. Essa elegge il Comitato dei Soci, il Responsabile del Circolo e l’Economo tra i Soci del Circolo stesso ed ha potere consultivo e propositivo per tutto ciò che attiene la vita associativa del Circolo. All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, sia i Soci dell’Associazione DLF che i Soci dell’Associazione DLF Frequentatori iscritti alle attività del Circolo.

Art. 5

I Soci che svolgono le singole attività all’interno del Circolo DLF possono essere organizzati in Gruppi che hanno autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi, delle risorse e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF.

Art. 6

I Comitati ed i Responsabili durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF di appartenenza e vanno eletti e/o rinnovati non oltre 180 giorni dall’avvenuta elezione degli Organi dell’Associazione DLF stessa.

Art. 7

Il Comitato dei Soci coordina e sovrintende le attività del Circolo DLF; ha il compito e la responsabilità di vigilare, controllare ed intervenire affinché tali attività si svolgano regolarmente, secondo le norme vigenti, nell’ambito dell’indirizzo programmatico e delle direttive emanate dagli Organi dell’Associazione DLF d’appartenenza.

Art. 8

La rappresentanza verso terzi e la sottoscrizione degli atti legali sono di pertinenza degli Organi statutari dell’Associazione DLF.

Art. 9

Il programma annuale delle attività del Circolo DLF viene redatto dal Comitato dei Soci e presentato all’Assemblea di cui all’art. 4 entro il 15 ottobre dell’anno precedente, in tempo utile per concorrere alla definizione del bilancio preventivo e del programma delle attività dell’Associazione DLF di appartenenza.

Art. 10

Il Comitato dei Soci elabora il rendiconto annuale del Circolo entro il 15 febbraio e lo presenta all’Assemblea di cui all’art. 4 entro il 1° Marzo dell’anno successivo in tempo utile per essere inserito nel bilancio consuntivo dell’Associazione DLF.

Art. 11

Tutti gli atti riguardanti l’organizzazione e le nomine dei Dirigenti del Circolo, devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF. Gli atti amministrativi e contabili di competenza del Circolo vanno inviati in copia all’Associazione DLF di appartenenza. In caso di dimissioni e/o decadenza del Comitato dei Soci e/o del Responsabile, la gestione provvisoria del Circolo, in attesa del rinnovo delle cariche, viene affidata ad un Reggente nominato dal Presidente dell’Associazione DLF.

Art. 12

Il Comitato dei Soci del Circolo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta è convocato dal Responsabile o su proposta dei 2/3 dei componenti lo stesso. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei componenti e devono svolgersi con specifici ordini del giorno. Alle riunioni del Comitato dei Soci può partecipare, senza diritto di voto, un membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF.

Art. 13

Ciascuna Associazione DLF potrà invitare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, uno o più responsabili dei Circoli. Il rapporto tra gli Organi direttivi dell’Associazione DLF ed i Responsabili dei Circoli è fondato sulla base di una disinteressata collaborazione e spirito di solidarietà.

Art. 14

La decadenza dei Responsabili e/o dei Comitati può essere dichiarata dalla maggioranza dell’Assemblea dei Soci del Circolo o dal Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF con voto qualificato dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto per:

  • contrasti nella conduzione della gestione del Circolo quando questa si discosta dai programmi preventivati ed autorizzati dall’Associazione DLF;
  • comportamenti dei componenti del Comitato dei Soci che dovessero arrecare danno all’immagine dell’Associazione DLF;

I membri del Comitato dei Soci del Circolo ed il Responsabile, decaduti o dimissionari, vengono reintegrati a cura dell’Assemblea dei Soci del Circolo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme degli Statuti dell’Associazione DLF, dell’Associazione Nazionale DLF e delle disposizioni emanate dai loro Organi.