Regolamento allo Statuto Nazionale

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Regolamento di esecuzione Statuto dell’Associazione Nazionale DLF
Roma, 9 giugno 2009

  • Art. 1 - Sede
  • Art. 2 - Gestione delle attività
  • Art. 3 - Entrate dell’Associazione Nazionale DLF
  • Art. 4 - Beni in dotazione
  • Art. 5 - Consiglio Nazionale
  • Art. 6 - Giunta Nazionale
  • Art. 7 - Collegio Nazionale dei Sindaci e dei Probiviri
  • Art. 8 - Contenzioso
  • Art. 9 - Registri dei beni in uso al DLF
  • Art. 10 - Coordinamento Regionale
  • Art. 11 - Elezioni Consiglio Nazionale
  • Art. 12 - Elezioni Organi Associazioni DLF aderenti

Art. 1 - Sede

La sede legale dell’Associazione Nazionale DLF di cui all’art. 2 dello Statuto è situata a Roma in via Bari 20.

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Art. 2 - Gestione delle attività

In relazione alla possibilità prevista dall’art. 4 dello Statuto di conseguire le finalità istituzionali dell’Associazione mediante la costituzione di società strumentali ed il controllo delle stesse, costituite secondo le forme previste dal codice civile e dalle leggi vigenti, è dichiarata l’incompatibilità tra incarichi all’interno della struttura associativa ed incarichi all’interno delle società strumentali. Eventuali eccezioni alle incompatibilità sancite dal comma precedente potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale secondo quanto previsto dall’art.13 dello Statuto e sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

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Art. 3 - Entrate dell’Associazione Nazionale DLF

I contributi del Gruppo FS di cui al punto d) dell'art. 5 dello Statuto sono erogati:

a) a fronte di specifici piani di investimenti presentati dall’Associazione DLF e ritenuti utili dal Gruppo FS;

b) su specifiche proposte e richieste dell'Associazione DLF relative ad iniziative e/o manifestazioni regolamentate di volta in volta da apposita convenzione;

c) su iniziativa dello stesso Gruppo FS per la realizzazione di specifici progetti e/o iniziative per la categoria dei ferrovieri.

Gli Organi dell’Associazione DLF non possono variare la destinazione d'uso dei contributi erogati dal Gruppo FS, finalizzati agli scopi di cui all’art. 3 dello Statuto.

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Art. 4 - Beni in dotazione

L’utilizzo dei beni immobili delle Società del Gruppo FS in disponibilità al DLF per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto è regolato da specifici contratti tra le competenti strutture delle Società del Gruppo FS e l’Associazione Nazionale DLF.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto sono considerati immobili per le attività istituzionali:

  1. gli uffici e la sede dell'Associazione Nazionale DLF;
  2. gli uffici tecnico-aministrativi e/o le sedi degli organi delle Associazioni DLF Territoriali;
  3. i centri sportivi ed i singoli impianti sportivi riservati ai soci;
  4. i locali riservati ad esposizioni, ad incontri/dibattiti, ad attività hobbistiche, di ricerca e ad attività ricreative anche al di fuori delle sedi degli organi delle Associazioni DLF;
  5. i locali adibiti a bar ed a ristoro interni alle strutture FS o di supporto agli uffici e/o ai centri DLF riservati ai soci;
  6. i locali per attività sociale ed assistenziale programmate e gestite dagli specifici gruppi dell'Associazione DLF;
  7. le strutture turistiche ed alberghiere riservate ai soci;
  8. i cinema ed i teatri gestiti direttamente dal DLF, in cui si svolga esclusiva attività cinematografica e/o teatrale organizzata dai soci senza scopo di lucro.

Le nuove acquisizioni di beni in dotazione avvengono con l'utilizzo di procedure negoziali tra l'Associazione DLF e le competenti strutture delle Società del Gruppo FS e possono riguardare esclusivamente beni non utilizzati dalle Società del Gruppo FS per le proprie necessità.

Le richieste dell'Associazione concernenti l’acquisizione di ulteriori beni in dotazione di cui al precedente comma dovranno essere indirizzate alle strutture del Gruppo FS che provvederanno per competenza.

I beni del Gruppo FS utilizzati dalle Associazioni DLF per attività commerciali di supporto a quelle istituzionali saranno oggetto di separata contrattazione con le competenti strutture del Gruppo FS.

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Art. 5 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, in attuazione di quanto previsto dal punto b) dell'art. 15, provvede alla elezione dei membri della Giunta Nazionale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale stabilisce la misura delle indennità relative alle cariche sociali a tutti i livelli associativi del DLF, compresi gli incarichi nelle Associazioni DLF Territoriali e gli incarichi all’interno delle società strumentali. I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi rivestiti sono disciplinati da apposito regolamento del Consiglio Nazionale.

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Art. 6 - Giunta Nazionale

L’Ufficio di Presidenza di cui all'art. 16 dello Statuto si riunisce in precedenza alle riunioni della Giunta Nazionale ed ogni qual volta sia convocato dal Presidente.

Possono essere conferiti, su proposta del Presidente, incarichi ai membri della Giunta Nazionale, non partecipanti all'Ufficio di Presidenza.

Il Gruppo FS ha la facoltà di procedere alla sostituzione dei propri membri all'interno della Giunta Nazionale. Il Consiglio Nazionale, con le medesime modalità con le quali ha provveduto alle elezioni, può provvedere alla sostituzione motivata dei membri della Giunta Nazionale.

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Art. 7 - Collegio Nazionale dei Sindaci e dei Probiviri

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci ed un membro effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri sono nominati dal Gruppo FS.

I rimanenti componenti del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri, compreso il Presidente, vengono nominati dall'Assemblea Generale, su indicazione dei Soci Fondatori, così come previsto dagli artt. 19 e 20 dello Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dopo la nomina da parte dell'Assemblea Generale, in seduta congiunta eleggerà il proprio Presidente, secondo quanto previsto all’art. 20, punto 2 dello Statuto.

I componenti effettivi, qualora senza valido motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica rivestita. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale procede alla sostituzione dei membri decaduti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri con le stesse modalità previste nel presente articolo.

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Art. 8 - Contenzioso

Competente a decidere su eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale DLF e le Associazioni DLF aderenti è il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale DLF. Sul pronunciamento del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso all' Assemblea Generale che decide in via definitiva.

L'esame del contenzioso viene effettuato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale esprime il proprio motivato parere agli Organi competenti a decidere.

L'esame delle controversie in sede extra-statutaria e regolamentare comporta lo scioglimento del vincolo associativo con la decadenza della adesione all'Associazione Nazionale DLF. In questo caso la Giunta Nazionale provvede per i necessari adempimenti.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto delle Associazioni DLF Territoriali l’esame delle controversie in sede extra-statutaria da parte dei soci delle singole Associazioni DLF Territoriali è consentita solo quando gli Organi interni dell’Associazione, ai quali è fatto obbligo rivolgersi in prima istanza, si pronuncino con esito sfavorevole e/o insoddisfacente al socio oppure non diano seguito e/o risposta ai ricorsi entro 60 giorni dalla data di inoltro dei ricorsi medesimi.

Pertanto decorsi i termini di cui sopra (60 giorni) il socio potrà ricorrere agli Organi extra-statutari senza incorrere nello scioglimento del vincolo associativo e l’automatica decadenza della qualità di socio. In questo caso, il Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF cui il socio appartiene, in attesa della pronuncia della Magistratura e fino a sentenza definitiva può deliberare, motivando, la sospensione cautelare di tutte le prerogative del socio.

Nel caso in cui il socio si rivolga agli Organi extra-statutari senza aver fatto preventivo ricorso agli Organi interni o prima che siano decorsi i 60 giorni previsti dal precedente comma incorre automaticamente nello scioglimento del vincolo associativo con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione DLF cui il socio appartiene.

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Art. 9 - Registri dei beni in uso al DLF

La struttura tecnico-amministrativa, di cui all'art. 21 dello Statuto deve provvedere alla tenuta del registro dei beni della Società FS delle Società del Gruppo FS in dotazione concessi in utilizzo all'Associazione Nazionale ed alle Associazioni DLF Territoriali e del registro della consistenza patrimoniale immobiliare dell'Associazione Nazionale.

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Art. 10 - Coordinamento Regionale

La giurisdizione dei Coordinamenti regionali e/o interregionali, di cui all'art. 24 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione DLF su proposta della Giunta Nazionale.

Il Coordinamento Regionale è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione DLF con il maggior numero di soci e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

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Art. 11 - Elezioni Consiglio Nazionale

Il Presidente della Giunta Nazionale 90 giorni prima della scadenza del quadriennio del mandato indice, su delibera della Giunta Nazionale, le elezioni del Consiglio Nazionale e provvede a nominare il Collegio Elettorale Centrale.

Ai fini delle elezioni sono costituite tre circoscrizioni elettorali composte dalle Associazioni DLF delle regioni sotto elencate:

I Circoscrizione

  • Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna - Liguria;

II Circoscrizione

  • Toscana - Lazio - Marche - Abruzzo - Umbria;

III Circoscrizione

  • Campania - Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia - Molise - Basilicata.

La ripartizione dei 45 Consiglieri tra le tre Circoscrizioni è determinata dal Presidente della Giunta Nazionale in modo proporzionale al numero dei Consiglieri delle Associazioni aderenti.

Le liste elettorali dovranno essere composte da almeno il 70% dei Consiglieri eletti nelle Associazioni DLF aderenti. Il presentatore dovrà rivestire la qualifica di Consigliere dell'Associazione DLF aderente o di Consigliere Nazionale uscente.

Sono elettori i Consiglieri delle Associazioni DLF aderenti.

Le norme e le disposizioni organizzative per le elezioni sono emanate dal Presidente della Giunta Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale, sulla base dei seguenti punti:

a) ogni Associazione DLF territoriale ricade, ai fini elettorali, all'interno della provincia geografica sede della località dell'Associazione aderente e di conseguenza all'interno della Regione di riferimento;

b) le liste per l'elezione del Consiglio Nazionale possono contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei Consiglieri da eleggere e devono essere sottoscritte, su apposito modulo da almeno il 5% dei Consiglieri aventi diritto al voto;

c) non vi è incompatibilità tra presentatore di lista e candidato della lista stessa;

d) le liste devono essere depositate presso la Segreteria del Collegio Elettorale Centrale, in Via Bari 20 - Roma, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni;

e) l'accettazione della lista o, in caso contrario, i motivi per i quali non sia stata accettata vanno comunicati per iscritto al presentatore di ciascuna lista entro 48 ore;

f) l'apposizione di firme in più di una lista comporta la cancellazione di tutte le firme ripetute nelle liste; la lista medesima può essere resa nuovamente valida con l'apposizione delle firme mancanti da effettuarsi non oltre 48 ore dalla comunicazione;

g) in mancanza di specifica annotazione, deve essere considerato presentatore di lista il primo dei sottoscrittori;

h) l'elettore può esprimere un massimo di tre preferenze;

i) lo scrutinio avviene con il sistema proporzionale puro.

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Art. 12 - Elezioni Organi Associazioni DLF aderenti

L'Associazione Nazionale DLF emana il regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli Organi delle Associazioni DLF aderenti secondo i seguenti criteri:

  1. le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi delle associazioni DLF sono indette dal Presidente della Giunta Nazionale su deliberazione della Giunta stessa 120 giorni prima della fine del mandato dei Consigli Direttivi delle Associazioni DLF territoriali. La deliberazione conterrà le disposizioni operative con la disciplina delle operazioni di voto e dei loro tempi e dovrà prevedere la convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina della Commissione elettorale. Si intende per "fine mandato dei Consigli Direttivi" la scadenza del quadriennio prevista negli Statuti delle Associazioni DLF aderenti;
  2. le liste elettorali sono composte di Soci effettivi risultanti iscritti almeno 90 giorni prima della data delle elezioni e si svolgono con il sistema proporzionale puro;
  3. la determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere e delle sottoscrizioni delle liste elettorali in base ai soci risultanti iscritti 90 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, salvo diversa motivata disposizione del Consiglio Nazionale.
    Il numero dei Consiglieri da eleggere è così fissato:
    - 7 membri qualora il numero dei Soci sia pari o inferiore a 1000
    - 9 membri qualora il numero dei Soci sia superiore a 1.000, ma pari o inferiore a 3.000
    - 11 membri qualora il numero dei Soci sia superiore a 3.000.
    Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili;
  4. le liste elettorali per essere presentate devono essere sottoscritte da almeno:
    • 8% dei Soci aventi diritto al voto per le Associazioni DLF che hanno fino a 1000 Soci;
    • 80 soci più il 6% dei Soci aventi diritto al voto oltre i 1000 e fino a 3.000 Soci;
    • 200 soci più il 4% dei Soci aventi diritto al voto oltre i 3.000 Soci;
    • i Soci sottoscrittori delle liste non possono essere in numero superiore al 20% di quelle necessarie.
  5. possono essere espresse fino ad un massimo di due preferenze per i Consigli Direttivi in cui devono essere eletti sette Consiglieri, tre per i Consigli Direttivi in cui devono eletti nove od undici Consiglieri;
  6. non vi è incompatibilità tra candidato, presentatore di lista o sottoscrittore della stessa;
  7. qualora il Consiglio Direttivo non riesca entro 60 giorni dalla data delle elezioni ad eleggere le cariche sociali decade e subentrano i primi dei non eletti di ciascuna lista. Nel caso in cui i subentranti non riescano entro i successivi 30 giorni ad eleggere le cariche sociali il Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.

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Il Gruppo FS

FILT-CGIL - FIT-CISL - UILTRASPORTI - UGL Attività Ferroviarie - OR.S.A. Ferrovie - FAST Ferrovie

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